SUPERBONUS 110: GUIDA PRATICA SU COME OTTENERLO E UTILIZZARLO
Il decreto legge Rilancio, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce nuove vantaggiose detrazioni per interventi riguardanti il risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e il miglioramento antisismico degli edifici (Sismabonus).
Si tratta del così detto Superbonus 110, che ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione per le spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.
La misura – salvo proroghe – è valida per gli interventi svolti tra l’1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ed è rivolta principalmente ai lavori effettuati da condomìni e da persone fisiche.
Quali spese rientrano nel Superbonus 110?
Gli interventi trainanti che possono usufruire del Superbonus 110% sono quelli finalizzati:
- all’isolamenti termico, come ad esempio la realizzazione del cappotto termico
- alla sostituzione di impianti di riscaldamento sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- al miglioramento antisismico (la detrazione già prevista dal Sismabonus viene elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).
Tutti gli interventi complementari, fatti in concomitanza con gli interventi trainanti, (isolamento termico, sostituzione impianti di riscaldamento, miglioramento antisismico), usufruiscono del Superbonus 110%. Tra questi ci sono:
- gli interventi di efficientamento energetico
- l’installazione di colonnine di ricarica elettrica
- l’implementazione di impianti fotovoltaici.
Il contribuente può usufruire del Superbonus nei seguenti modi:
- usufruire della detrazione diretta del 110% in 5 quote annuali di pari importo
- chiedere alla ditta che effettua i lavori uno sconto in fattura
- cedere il credito ad un istituto bancario o finanziario, ai fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi o ad altri soggetti (persone fisiche, lavoratori autonomi, società ed enti).

Quando posso presentare la richiesta del Superbonus?
La comunicazione va inviata solo in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario dell’agevolazione oppure attraverso un CAF o il servizio web disponibile nell’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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Quali spese rientrano nella cessione del credito?
Se, nel 2020 e nel 2021 sostieni spese per interventi:
- che danno diritto al Superbonus del 110% da dividere in 5 anni;
- di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
- di riqualificazione energetica che danno diritto all’Ecobonus o al Sismabonus da dividere in 10 anni;
- di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
- d’installazione di impianti fotovoltaici;
- d’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
Puoi cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
Posso ottenere uno sconto in fattura?
Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto in fattura applicato direttamente dal fornitore pari, al massimo, al 100% dell’importo da pagare. Pertanto, se fai un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, pagherai solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non pagherai nulla ma non recupererai i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi.
Il fornitore può poi utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da Superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.
In alternativa puoi cedere il tuo credito d’imposta direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta.

Posso richiedere la cessione del credito solo per alcune rate?
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 puoi scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.
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