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CONTAGIO COVID-19: QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO?

CORONAVIRUS E LAVORO: UN FATTORE DI RISCHIO IN TUTTI I SETTORI

L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia nei primi mesi del 2020 ha messo a dura prova non solo la sfera famigliare e sociale delle persone, ma anche l’intero settore del lavoro, causando non pochi disagi ai privati cittadini, alle imprese e all’economia del paese.

L’Italia ha seguito le numerose dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito ai decreti e ai provvedimenti che mirano a stanziare fondi per il sostegno dei lavoratori in questo momento difficile ed eccezionale.

Nel solo mese di aprile, infatti, i dati Istat hanno confermato che il contenimento ha portato allo stop del 50,1% della forza lavoro nelle aree del nord-est e il 43,3 % nel nord-ovest, del 41,3% e del 41,1% del centro e del sud, seguiti dal 33,6% della forza lavoro delle isole.

Sicuramente anche tu avrai sentito parlare di cassa integrazione per il lavoro dipendente e dell’indennità per il lavoro occasionale.

Ma già dalla fase 2, e ora in fase 3, il Governo ha dovuto fare i conti con la ripresa delle attività, l’apertura di negozi e aziende, con la mobilità dei lavoratori e la loro sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come mostrano i grafici aggiornati del CEPS, il Centro per gli studi politici europei, il tasso di contagio (RO) è in netto calo in Italia, e in genere in Europa, rispetto alla diffusione iniziale della pandemia e in confronto alla situazione attuale degli altri paesi del mondo:

Ciononostante, il contagio da Coronavirus è considerato come un fattore di rischio in tutti i settori del motore economico italiano: senza un preciso quadro normativo e un piano di messa in sicurezza, il paese può andare incontro al pericolo di nuovi focolai e di una nuova ondata di contagi.

Ecco allora che le aziende e le imprese si trovano a dover adottare le misure di prevenzione e protezione, e protocolli di sicurezza. Ma cosa succede nel caso di contagio sul luogo di lavoro? Scopriamolo insieme.

COME VIENE CONSIDERATO IL CONTAGIO SUL LAVORO?

La circolare n.22 rilasciata dall’INAIL il 20 maggio specifica da subito che:

“Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo”.

Quindi, cosa significa che il contagio da Coronavirus è un infortunio sul lavoro? Questo inquadramento, in poche parole, dà al lavoratore il diritto all’assistenza economica da parte dell’Inail.

Infatti, per far sì che vengano erogati e assegnati gli indennizzi Inail a tutela dei lavoratori colpiti da COVID-19 è necessario dimostrare che il contagio sia avvenuto sul lavoro. Sono state identificate, però, delle categorie esenti da questa dimostrazione:

  • medici, infermieri e altri operatori del settore sanitario, per presunzione di origine lavorativa del contagio;
  • lavoratori che operano a stretto contatto con il pubblico o l’utenza, come per esempio gli addetti al front-office, alle casse, alle vendite, i banconisti, il personale non sanitario che lavora negli ospedali con mansioni tecniche e di supporto, di pulizie, operatori che lavorano per il trasporto infermi e simili.

ASSICURAZIONE NON SIGNIFICA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

I casi di infezione da Coronavirus sul luogo di lavoro sono trattati, quindi, alla stregua degli infortuni e della malattia, ma ciò non comporta la diretta responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro.

Infatti, il riconoscimento da parte dell’Inail dell’infortunio sul lavoro non comporta, né in sede legale né in sede civile, un sostegno all’accusa mossa nei confronti del datore di lavoro; questo perché vige in principio della presunzione di innocenza, vista anche la facilità del virus di diffondersi in modi e luoghi difficilmente rintracciabili.

Secondo il quadro normativo le aziende e i dipendenti sono tenuti a rispettare le misure di sicurezza emergenziali del D.lgs. 18/2020 c.d. Cura Italia, che si aggiunge al già vigente D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro). Ma cosa significa nel dettaglio?

In base alle normative stabilite dall’emergenza Coronavirus, innanzitutto il datore di lavoro deve fare in modo che l’ambiente sia in linea con i protocolli di sicurezza: ingressi scaglionati, sanificazione degli ambienti comuni, presenza di detergenti nei locali di entrata e di uscita.

Inoltre, l’azienda o l’impresa devono prendere tutte le precauzioni per la sicurezza individuale dei dipendenti e delle persone che hanno accesso agli spazi: sono obbligatorie, quindi, mascherine conformi agli standard dell’OMS o dell’autorità sanitaria sul luogo del lavoro, e mascherine di tipo chirurgico nelle sale comuni, come spogliatoi e mense.

Nei casi in cui si accertino le violazioni di questi obblighi, il Pubblico Ministero potrebbe avanzare l’ipotesi di accusa colposa o colpa specifica in violazione di legge del datore di lavoro. Ma non solo, il datore ha anche la responsabilità della salute dei soggetti terzi, ovvero di coloro che fanno visita o hanno accesso ai luoghi di lavoro pur non essendo dipendenti dell’azienda o dell’impresa.

COLPEVOLEZZA DEL DATORE DI LAVORO: 4 CONDIZIONI DA DIMOSTRARE

Nel caso malaugurato di esposizione dei dipendenti e dei soggetti terzi al Coronavirus nel luogo di lavoro, il datore gode della presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero, per cui si dovrà dimostrare nelle sedi opportune l’effettiva colpa e la violazione delle normative.

In quali casi, allora, è possibile dimostrare la colpevolezza del datore di lavoro? Noi proviamo a darti una piccola lista:

  1. il contagio deve essere avvenuto all’interno degli spazi e degli ambienti di lavoro;
  2. deve essere dimostrato che le norme del D.Lgs. 81/2008 e la normativa emergenziale siano state soggette a violazione;
  3. il rischio deve essere prevedibile e arginabile dalla diligenza del datore di lavoro;
  4. deve essere verificata la causalità tra il contagio, la malattia o il decesso e la violazione delle normative.

In conclusione, come già detto, data la natura del COVID-19, è difficile riuscire a dimostrare con certezza la colpevolezza del datore di lavoro nel caso in cui un dipendente contragga il virus, ma resta comunque possibile l’ipotesi di dolo, ovvero che il datore non abbia fatto tutto ciò che è in suo potere per adottare le giuste misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, adeguandosi agli standard vigenti.

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