Per sinistro si intende il verificarsi del rischio per il quale è presente la garanzia assicurativa, ossia l’evento che si verifica nei tempi e nelle condizioni previste in polizza e che obbliga l’assicuratore ad indennizzare all’assicurato i conseguenti danni, secondo le pattuizioni contrattuali.
Ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata.
Nell’assicurazione vita invece corrisponde al decesso dell’assicurato che determina il pagamento al beneficiario designato in polizza, da parte dell’Impresa, delle prestazioni garantite dal contratto in caso di morte.
In ambito di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, si parla di sinistro con colpa quando la responsabilità dell’evento viene attribuita per almeno il 51% all’assicurato, di sinistro con colpa paritaria quando la responsabilità è divisa fra le due controparti e di sinistro senza colpa quando l’assicurato ha lo 0% di colpa. Il concorso di colpa, in caso di incidente tra due veicoli, è presunto dal codice civile al 50% tra le due parti.