La responsabilità civile è stabilita dal legislatore a tutela degli interessi del singolo individuo, ponendo in capo al danneggiante l’obbligo di risarcire i danni provocati a terzi. Le conseguenze della violazione di norme o regolamenti posti a tutela dell’interesse collettivo comportano invece profili di responsabilità penale e amministrativa che non sono oggetto di assicurazione ed hanno natura personale.
Ci limitiamo, in ambito di responsabilità civile, a prendere in considerazione i danni provocati da un comportamento, volontario (doloso) o colposo, in ambito non contrattuale (art. 2043 e seguenti del codice civile), non collegato cioè alla non esatta esecuzione di una obbligazione prevista in un contratto (art. 1218 cc). In particolare, da un punto di vista assicurativo, possono essere oggetto di tutela i danni provocati da un comportamento colposo, mentre per quelli dolosi l’assicurazione risponde solo per i danni provocati dalle persone delle quali l’assicurato debba rispondere, quali i dipendenti e i figli minori. Con un contratto per copertura della responsabilità civile, quindi, l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare per i danni provocati a terzi. Non potendo determinare in anticipo l’ammontare del danno, l’assicuratore si impegna fino ad una determinata somma, detta massimale, indicata in polizza.
L’attivazione della tutela presuppone una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, il quale dovrà provare il danno subito e il nesso di causalità tra il danno e il comportamento del danneggiante: dovrà cioè dar prova che il danno è conseguenza diretta della sua condotta colposa, intendendosi con tale termine un comportamento involontario imprudente, imperito o in violazione di norme o regolamenti.
Vi sono tuttavia una serie di situazioni nelle quali, volendo il legislatore tutelare in particolar modo il danneggiato, la colpa è presunta in capo al danneggiante. In questi casi pertanto assistiamo all’inversione dell’onere della prova: sarà quindi il danneggiante a doversi liberare della responsabilità del danno e del conseguente obbligo di risarcirlo che grava su di lui. Queste fattispecie sono quindi, a maggior ragione, bisognose di una tutela assicurativa che permetta al danneggiante di restare indenne dall’obbligo del risarcimento anche qualora non riesca a dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Rientrano in questa casistica la circolazione dei veicoli (per il conducente e il proprietario, per il quale l’assicurazione dei veicoli a motore è obbligatoria), la rovina di edifici (pensiamo a un pezzo di cornicione che si stacca e cade in strada), la proprietà e l’uso di animali, le cose in custodia e le attività pericolose. In caso di azione legale nei confronti dell’assicurato, la polizza risponde anche per le spese legali di resistenza nei limiti di un quarto del massimale e in aggiunta ad esso.Se il danno supera il massimale si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.