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Massimale

Per massimale si intende la cifra massima indennizzabile dall’assicuratore in caso di sinistro. Oltre quella soglia, è l’assicurato a dover provvedere con risorse proprie per la differenza.
Si utilizza in luogo della somma assicurata in quelle situazioni nelle quali, per la natura del rischio, non c’è un bene assicurato determinato e quindi non è possibile prevedere l’entità del danno provocato dal verificarsi dell’evento. Infatti il massimale è proprio principalmente delle assicurazioni di responsabilità civile, nelle quali non è assicurato un determinato bene o una determinata persona, ma sono oggetto di copertura i danni provocati a terze persone o cose, danni che non hanno un valore preventivamente definibile. Trova comunque applicazione anche in altri rami come quello malattia per il rimborso delle spese sanitarie sostenute, incendio per quanto concerne il ricorso terzi (garanzia di responsabilità civile per i danni da incendio, esplosione e scoppio), etc.
Il massimale può essere rapportato all’anno assicurativo, ed essere quindi intaccato da più sinistri nel corso dell’annualità, oppure al singolo sinistro o, ancora, più frequentemente è pattuito per anno e per sinistro.
Nelle polizze di Responsabilità Civile per la Circolazione di Veicoli a Motore (c.d. RCA), il Codice delle Assicurazioni ha fissato delle soglie minime dei massimali al di sotto delle quali le compagnie non possono scendere e che sono state oggetto di modifica negli ultimi anni, recependo una normativa europea. Attualmente, nel 2016, il massimale RCA minimo per i danni alle persone è di € 5.000.000 e il massimale RCA minimo per i danni alle cose è pari a € 1.000.000. Sebbene notevolmente incrementato rispetto al passato, il massimale minimo di legge può non essere sufficiente alla liquidazione di danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati. Per questo è opportuno sottoscrivere polizze con massimali più alti del minimo di legge; la piccola maggiorazione del premio è ampiamente ripagata dalla maggior tranquillità in caso di sinistro. Infatti all’aumento del massimale non corrisponde nella stessa proporzione un incremento del premio. Le spese legali, qualora necessarie, sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale e si sommano ad esso. Se il danno supera il massimale assicurato le spese legali si dividono in proporzione tra assicurato e assicuratore.

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